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LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2024, n. 25 – Variazione essenziale al progetto approvato, stato legittimo e recupero sottotetti –

““MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 1999, N. 19 (NORME IN MATERIA EDILIZIA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N. 56 ‘TUTELA ED USO DEL SUOLO’) E ALLA LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2018, N. 16 (MISURE PER IL RIUSO, LA RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICATO E LA RIGENERAZIONE URBANA)””

Variazione essenziale al progetto approvato, stato legittimo e recupero sottotetti

In vigore dal 7 novembre 2024 

Pubblicata giovedì 7 novembre 2024 sul supplemento ordinario n. 4 del BUR n. 45, ed in vigore da tale data, la Legge Regionale n. 25, ad oggetto: “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 1999, N. 19 (NORME IN MATERIA EDILIZIA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N. 56 ‘TUTELA ED USO DEL SUOLO’) E ALLA LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2018, N. 16 (MISURE PER IL RIUSO, LA RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICATO E LA RIGENERAZIONE URBANA)””

Come noto la Corte costituzionale,  con la sentenza 4 luglio 2024, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 28 del 10-7-2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli, o di alcuni commi di articoli, della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2022.

Tra questi l’articolo 41, comma 1, nella parte in cui ha sostituito l’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, recante «Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).

Di fatto con lo stralcio delle lettere a), b) e c) del 1° comma dell’art. 6 della LR 19/1999 in Piemonte non era più possibile stabilire con certezza quali fossero le variazioni essenziali al progetto approvato.

Con l’art. 1 della LR 25/2024 sono state reintrodotte le lettere a), b) e c) del 1° comma dell’art. 6 della LR 19/1999 con valori e definizioni diverse rispetto a quelle che furono approvate con la Legge Regionale n. 7/2022 e sono state introdotte altre due lettere, c bis) e e bis), sempre finalizzate ad individuare la presenza di variazioni essenziali al progetto approvato:

“”a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e dagli articoli 21 e 22 della l.r. 56/1977; 

b) aumento di entità superiore al 20 per cento della superficie lorda o del volume, al netto dell’entità di cui al comma 2, in relazione al progetto approvato; 

c) variazione di entità superiore al 10 per cento dei parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato.”

c bis) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dei tipi d’intervento di cui all’articolo 3 del d.p.r. 380/2001.”. 

e bis) variazioni al progetto approvato che comportino un’opera sostanzialmente diversa per conformazione, strutturazione o la realizzazione di un manufatto edilizio autonomamente utilizzabile.””

In conseguenza della medesima sentenza della corte costituzionale sono stati riproposti, con modifiche che accolgono le osservazioni della corte stessa, il comma 1, 2 e 7 dell’art. 6 della LR 16/2018 “Norme per il recupero dei sottotetti”.

Con le nuove disposizioni il sottotetto potrà essere recuperato “purché esistente e legittimo alla data del 31 dicembre 2023” e potrà nuovamente essere proposto “anche con indici o parametri urbanistici ed edilizi superiori a quelli previsti dai PRG e dagli strumenti attuativi vigenti o adottati.”.

Per contro non sono più ammesse modifiche “delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, nonché quelli necessari all’efficientamento energetico e all’adeguamento sismico”

Infine alla luce delle modifiche apportate al DPR 380/2001 dalla legge 105/2024 di conversione del decreto-legge 69/2024, noto come “Decreto Salva Casa 2024“ con il 1° comma dell’art. 2 della LR 25/2024 è stata riproposta la definizione di edificio legittimo novellata alla lettera d bis del comma 1 dell’articolo 2 della LR 16/2018 riconducendola direttamente a quella stabilita dall’art. 9 bis dello stesso DPR 380/2001.

Ultima modifica: 14 Novembre 2024 alle 16:39

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