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Titoli edilizi, autorizzazioni paesaggistiche e strumenti attuativi: proroga portata a 30 mesi

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale S.G. n. 31 del 07/02/2024, la L. 02/02/2024 n. 11 di conversione, con modificazioni, del D.L. 09/12/2023, n. 181, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.”.

Sul medesimo supplemento è pubblicato il testo coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.

Tra le varie disposizioni ci sono nuovamente delle modifica all’art. 10 septies del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” convertito in Legge 20 maggio 2022, n. 51, modifiche che portano a trenta mesi, invece due anni, la proroga, dei termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire, delle SCIA e delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominati. La proroga è ammessa per i titoli che sono stati, o saranno, rilasciati e formatisi entro il 30 giugno 2024 (termine anche questo spostato di sei mesi dal precedente 31 dicembre 2023)

Invariate le modalità che dispongono che per beneficiare della proroga dovrà essere prodotta comunicazione prima della scadenza dei termini suddetti e sempreché i titoli non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Inoltre “i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 30 giugno 2024”, anziché 31 dicembre 2023, sono pure loro prorogati di trenta mesi anziché due anni.

Ultima modifica: 21 Marzo 2024 alle 09:36

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